Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 15, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione
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Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 15 al 30 aprile, ed ogni cittadino
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depositata nell'ufficio comunale perché ogni cittadino possa prenderne visione.
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Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla
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cittadino ha diritto di prenderne visione.
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elettorale, a pena di nullità, entro venti giorni dalla notificazione di cui al penultimo comma dell'art. 24 se è proposto dallo stesso cittadino che aveva